La retribuzione del mediatore è costituita da una provvigione corrisposta da entrambe le parti messe in contatto, ed è dovuta se l'affare è concluso a seguito del suo intervento e solo se il mediatore è iscritto all'apposito Ruolo della Camera di Commercio.
L'ammontare della provvigione, secondo l'art. 6 Legge 39/89 e secondo l'art. 1755 C.C., è determinato, in ordine da:
1) l'accordo tra le parti ed il mediatore;
2) la tariffa fissata dalla Camera di Commercio tenendo conto degli usi locali;
3) con decisione del giudice.
Per la Provincia di Torino, la Commissione usi e consuetudini ha stabilito che nella compravendita di immobili, in assenza di patti, il compenso di mediazione non eccede globalmente il 6% e fa carico per il 50% al venditore e per il 50% al compratore.
Per quanto concerne invece la locazione di immobili, la provvigione per contratti non inferiori ad un annoè commisurato all'importo di due mensilità del canone di locazione ed è a carico dei contraenti in parti uguali (per contratti di durata inferiore si prevede il 20% del canone torale diviso in parti uguali).
Fonte CCIAA TO.
Vi invitiamo dunque a diffidare di mediatori che impongano tariffe superiori e con modalità differenti da quelle indicate.
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